Il matrimonio è, secondo il nostro ordinamento, l'atto che ha per
effetto la nascita dello stato coniugale per la scelta dei coniugi di
vivere la propria vita spirituale e materiale insieme.
Il matrimonio può essere regolato dal nostro diritto civile oppure dal
diritto canonico. Esiste, infine, il matrimonio concordatario con il
quale si attribuiscono effetti civili al matrimonio celebrato secondo il
rito cattolico.
I cittadini italiani, allora, potranno scegliere tra:
1) Matrimonio civile: celebrato dinanzi all'Ufficiale dello stato civile;
2) Il matrimonio canonico celebrato dinanzi al Ministro del culto cattolico;
3) Il matrimonio concordatario: celebrato dinanzi al Ministro di culto cattolico
ma regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
In quest'ultimo caso non si tratta di una ulteriore forma di matrimonio ma il
Ministro di culto agisce come persona delegata dallo Stato italiano.
La libertà matrimoniale:
La legge italiana sancisce il principio della assoluta libertà nella decisione
di sposarsi. Ciò significa che ogni vincolo apposto alla decisione di sposarsi,
oppure, ogni condizione che limiti la libertà di scegliere di sposarsi o di non
sposarsi è nulla.
L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di
diritto matrimoniale separazione e divorzio e potrà consigliarvi ed assistervi nelle vostre
scelte.
Potrete formulare domande e richiedere chiarimenti su questi argomenti
inviando una mail all'indirizzo:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà fornendo risposte alle informazioni richieste.
Prima del matrimonio, di solito, i fidanzati si promettono reciprocamente
di prendersi come marito e moglie.
Tale promessa ha un valore più che altro di morale comune, non avendo rilievo dal
punto di vista del diritto.
In effetti, la promessa di matrimonio non comporta, poi, un obbligo a contrarre
matrimonio essendo prevalente il principio della libertà di decidere, sino
all'ultimo, se sposarsi o meno.
La promessa di matrimonio, pertanto, non è giuridicamente impegnativa.
L'unico vincolo che la legge pone è quello di rimborsare eventuali spese
sostenute solo nel caso in cui la promessa di matrimonio risulti da:
- atto pubblico o scrittura privata;
- tale promessa risulti dalla richiesta di pubblicazioni.
Si può chiedere, allora, la restituzioni dei beni dati a causa della promessa
di matrimonio se il matrimonio, poi, non è stato celebrato.
Requisiti per la celebrazione del matrimonio:
1) l'età minima di 18 anni sia per l'uomo che per la donna (con decreto
del tribunale possono essere ammessi anche i minorenni di almeno 16 anni per i
quali sia accertata la maturità fisica e psichica);
2) sanità mentale;
3) libertà di status (la mancanza, cioè di un altro vincolo matrimoniale);
4) che non vi sia legame di parentela o affinità tra gli sposi;
5) è altresì vietato il matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio e il
coniuge della persona offesa dal delitto
6) il decorso del tempo minimo di lutto (lutto vedovile): la donna che vuole
contrarre nuovo matrimonio deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento,
annullamento o cessazione del precedente matrimonio
L'argomento, di certo, merita ulteriori dettagli anche in considerazione dell'interesse generale che suscita il matrimonio e le vicende connesse quali separazione e divorzio. Potrai rivolgere le tue domande ad Avvocato Bari ed all'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari.
Formula le tue domande e rappresentaci i tuoi dubbi scrivendo a Avvocato Bari all'indirizzo:
Ti risponderemo rapidamente.
Potrai anche prendere un appuntamento per incontrare l'Avvocato Gianni Busco o uno dei collaboratori dello Studio Legale Busco telefonando al n. 349.4581494
Inesistenza:
Il matrimonio è inesistente quando mancano gli elementi minimi perché si possa parlare di matrimonio, facciamo alcuni esempi:
1) non vi sia stata la celebrazione;
2) il matrimonio viene celebrato tra persone dello stesso sesso;
3) manca il consenso degli sposi.
Nullità:
L'azione per dichiarare la nullità del matrimonio è imprescrittibile e,
pertanto, può proporsi in qualunque momento. L'azione si propone dinanzi agli
Uffici giudiziari ed è bene, allora, rivolgersi ad un Avvocato per proporre
l'azione di nullità matrimoniale.
Potrai rivolgerti all'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco esperto in diritto matrimoniale, separazione e divorzio.
Il matrimonio è nullo quando:
1) è ancora in corso un precedente matrimonio;
2) vi è vincolo di parentela ed affinità tra gli sposi;
3) per delitto: matrimonio tra chi è stato condannato per omicidio e il coniuge
della persona offesa dal delitto.
Annullabilità:
L'azione per l'annullamento del matrimonio si prescrive in 10 anni e può essere
proposta da chiunque abbia interesse.
L'azione si propone dinanzi agli Uffici giudiziari ed è bene, allora, rivolgersi ad un Avvocato per proporre l'azione di annullamento del matrimonio.
Potrai rivolgerti all'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco esperto in diritto matrimoniale, separazione e divorzio
L'annullamento del matrimonio può essere richiesta nei seguenti casi:
1) se vi è vincolo di parentela ed affinità tra gli sposi;
2) per il minore di età;
3) per incapacità di intendere e volere
4) se vi è stato uso della violenza per costringere uno degli sposi al matrimonio;
5) per errore sulla identità della persona che si sposa.
Le indicazioni date da Avvocato Bari hanno il fine di dare indicazioni e rispondere ai dubbi del lettore con l'avvertimento che si tratta di materie complesse che meritano una trattazione approfondita da parte di un esperto.
Per ulteriori richieste ed informazioni puoi inviare una mail ad Avvocato Bari all'indirizzo:
L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di
matrimonio separazione e divorzio e potrà consigliarti ed assisterti nelle
tue scelte.
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari ti risponderà fornendo risposte alle informazioni richieste.
La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i
coniugi, fissando una serie di diritti e doveri reciproci.
È infatti sancito che "il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, di modo che, il marito e la moglie acquistano
gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri concordando, tra loro,
l'indirizzo della vita familiare avendo, ognuno di loro, il potere di
attuare l'indirizzo concordato".
In merito agli obblighi che derivano dal matrimonio, la legge dispone
che:
1) vi è l'obbligo reciproco di coabitazione (normale convivenza, comunione della
casa coniugale e di vita sessuale);
2) fedeltà (obbligo per i coniugi di astenersi dai rapporti sessuali con altre
persone)
3) assistenza e collaborazione (assistenza morale ed assistenza materiale)
4) contribuzione (ognuno dei coniugi deve contribuire in base alle proprie
sostanze, capacità lavorativa e di lavoro casalingo) ai bisogni della famiglia.
5) Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli tenendo conto delle loro
inclinazioni, capacità ed ispirazioni.
In merito, poi, alla Comunione dei beni e separazione dei beni, il sito Avvocato
Bari dedica all'argomento un apposito spazio che potrete raggiungere cliccando
sul menù di sinistra nella sezione diritto di famiglia o cliccando qui.
Lo stato italiano, sino al 1970, prevedeva una solo causa di
scioglimento del legame matrimoniale, cioè la morte di uno dei coniugi.
Infatti, finché i coniugi erano in vita, il matrimonio era indissolubile non
essendo ammesso il divorzio, introdotto proprio nel 1970.
Attualmente, invece, sono previste le seguenti cause di scioglimento:
1) La morte di uno dei coniugi;
2) La dichiarazione di morte presunta;
3) Il divorzio.
La morte del coniuge:
la morte costituisce il tipico caso di scioglimento del vincolo matrimoniale
benché, alcuni effetti del matrimonio continuino a verificarsi anche dopo il
decesso di uno dei coniugi.
Tra i più importanti ricordiamo:
1) Il coniuge superstite ha diritti successori sul patrimonio del coniuge
defunto;
2) La vedova non può contrarre un nuovo matrimonio durante il periodo del lutto
vedovile pari a 300 giorni.
La legge equipara la morte alla dichiarazione di morte presunta per la quale,
quindi, valgono le stesse considerazioni.
Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio
indipendente dalla morte (reale o presunta) di uno dei coniugi.
L'introduzione del divorzio ha certamente costituito una rottura con la
tradizione millenaria ispirata all'idea cattolica della indissolubilità del
matrimonio.
La legge sul divorzio individua le cause e gli effetti del divorzio:
Cause:
1) L'accertamento della fine della comunione spirituale e materiale tra i
coniugi;
2) La mancanza di comunione coniugale.
Effetti:
dal divorzio derivano alcune conseguenze:
1) Il mutamento dello stato civile (si ritorna ad essere celibe/nubile) con la
conseguente possibilità di contrarre nuovo matrimonio;
2) La moglie perde il cognome del marito;
3) La conservazione del diritto alla assistenza sanitaria nei confronti
dell'ente mutualistico da cui è assistito l'altro coniuge;
4) L'obbligo per uno dei coniugi di corrispondere un assegno periodico all'altro
in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi.
5) Perdita dei diritti ereditari (regola generale che vede alcune eccezioni
abbastanza frequenti)
6) Diritto ad una percentuale sulla indennità di fine rapporto dell'ex coniuge
(TFR);
7) Lo scioglimento della comunione legale
Ricordiamo che l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata alla circostanza che il coniuge non abbia mezzi adeguati né possa procurarseli per ragioni oggettive e che l'obbligo di mantenere, educare, istruire i figli permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze.
La procedura di divorzio si propone dinanzi al Tribunale e, pertanto, è importante rivolgersi all'Avvocato.
Per richiesta di chiarimenti o assistenza potrete inviare un mail a Avvocato Bari all'indirizzo:
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L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di
separazione e divorzio e potrà consigliarvi ed assistervi nei
procedimenti di divorzio.
La separazione tra coniugi è la sospensione dei doveri
reciproci dei coniugi, salvo quello di assistenza e reciproco rispetto.
La separazione è una nozione nata nel diritto canonico e accolto
dall'ordinamento italiano già prima della introduzione della legge sul divorzio.
La separazione si differenzia dal divorzio per i seguenti motivi:
1) Non determina lo scioglimento del vincolo, per cui i coniugi non possono
contrarre nuovo matrimonio.
2) Ha carattere transitorio poiché i coniugi possono riconciliarsi in
qualunque momento.
La procedura di separazione si propone dinanzi al Tribunale e, pertanto, è importante rivolgersi all'Avvocato.
Il sito Avvocato Bari consiglia di avvalersi di un Avvocato che potrà seguire le pratiche relative alla separazione.
Per richiesta di chiarimenti o assistenza potrete inviare un mail a Avvocato Bari all'indirizzo:
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L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di separazione e divorzio e potrà consigliarvi ed assistervi nei procedimenti di divorzio.
La separazione può essere di tre tipi diversi:
Separazione Giudiziale:
è quella pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi a
seguito di fatti che rendano intollerabile la convivenza o
che possano danneggiare o pregiudicare l'educazione dei figli.
In particolare, per effetto della separazione cessano il dovere di coabitazione
ed alla collaborazione, mentre rimangono gli obblighi di assistenza morale ed al mantenimento.
Il Giudice, su richiesta di uno dei coniugi, può (se ci sono i
presupposti) dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione.
Presupposto per l'addebito della separazione è un comportamento cosciente e
volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:
1) Il diritto dell'altro coniuge di ricevere il mantenimento;
2) La perdita dei diritti successori (eredità).
Affidamento dei figli:
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli, è stato introdotto nel
2006 il principio dell'affidamento condiviso (affido condiviso)
dei figli ad
entrambi i genitori.
In particolare, il Giudice della separazione è chiamato a valutare, prima di
tutto, la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i
genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ognuno
dei genitori e fissando il modo in cui ciascun genitore debba contribuire al
mantenimento, cura, istruzione ed educazione dei figli.
In tal senso, l'affidamento condiviso è il criterio di preferenza
dell'affidamento dei minori.
All'opposto si colloca l'affidamento ad uno solo dei genitori mantenendo,
comunque, saldo il diritto del minore al rapporto continuativo e significativo
con l'atro genitore, gli ascendenti ed i parenti.
La separazione consensuale:
La separazione consensuale
è quella che avviene per accordo delle parti che, per produrre effetti, dovrà
essere omologata dal Tribunale che ne verificherà la compatibilità con
l'interesse dei figli
La separazione consensuale presenta indiscutibili vantaggi rispetto alla
separazione giudiziale:
1) È più veloce e meno costosa;
2) Meno traumatica per i coniugi ed i figli;
3) Consente alle parti di predisporre un accordo per regolare i rapporti tra di
loro e con i figli.
La separazione consensuale si fonda sull'accordo dei coniugi ma, in realtà,
questo accordo non può essere paragonato ad un contratto poiché riguarda la
sospensione del rapporto coniugale che non ha natura patrimoniale (economica) e, pertanto,
non può essere regolato con contratto.
È bene ricordare che la separazione non ha alcun valore se non viene sottoposta
al vaglio del Tribunale e, quindi, dallo stesso omologata.
La procedura di divorzio si propone dinanzi al Tribunale e, pertanto, è importante rivolgersi all'Avvocato.
Per richiesta di chiarimenti o assistenza potrete inviare un mail a Avvocato Bari all'indirizzo:
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risposte alle informazioni richieste.
L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di separazione e divorzio e potrà consigliarvi ed assistervi nei procedimenti di divorzio.
La separazione di fatto:
La separazione di fatto è l'interruzione della convivenza dei coniugi senza
l'intervento di alcun provvedimento del Tribunale ma attuata ugualmente in via di
fatto dai coniugi.
La separazione di fatto è priva di qualunque effetto giuridico.
Gli effetti della separazione, come già accennato, possono
cessare con la riconciliazione dei coniugi che può essere:
1) Espressa: se riportata in un accordo formale;
2) Tacita: se attuata con la ripresa della vita in comune o, comunque, con un
comportamento incompatibile con la separazione.
Dove si propone la domanda di separazione e di divorzio?
La domanda di separazione o di divorzio va presentata presso il Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi.
Come si propone la domanda di separazione e di divorzio?
La
domanda di separazione o di divorzio si propone mediante ricorso depositato
presso il Tribunale competente.
Entro 5 giorni dal deposito del
ricorso in Tribunale il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione
dei coniugi davanti a se che dovrà svolgersi entro 90 giorni.
L'udienza presidenziale:
a) nel giudizio di separazione i coniugi devono comparire personalmente dinanzi
al Presidente del Tribunale con l'assistenza dell'Avvocato.
All'udienza, il Presidente sente i coniugi prima separatamente e poi insieme tentando la conciliazione.
Se la conciliazione non riesce il Presidente prende i
provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei
figli e dei coniugi e nomina un nuovo giudice per il prosieguo del procedimento.
b) Nel giudizio di divorzio i coniugi devono comparire personalmente dinanzi al
Tribunale con l'assistenza dell'Avvocato. All'udienza, il
Presidente sente i coniugi prima separatamente e poi insieme tentando la
conciliazione. Se la conciliazione non riesce il Presidente prende i
provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nel'interesse dei figli e dei coniugi e nomina un nuovo giudice per il prosieguo del procedimento.
Entrambi i procedimenti si concludono con sentenza ma, nel caso del procedimento
di divorzio, il Tribunale pronuncia anche la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ed ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo dove era
trascritto il matrimonio la annotazione della sentenza.
Per poter intraprendere il procedimento di divorzio è necessario che siano
trascorsi 3 anni dalla separazione dei coniugi, si discute in questi
giorni di ridurre questo termine a 1 anno.
Gli anni si conteggiano dal
giorno in cui i coniugi si sono presentati dinanzi al Presidente del Tribunale e
devono essere ininterrotti.
Se, quindi, dopo la separazione i coniugi hanno anche solo per un periodo,
ricominciato a vivere insieme o si sono riconciliati, i tre anni cominceranno a
conteggiarsi, nuovamente, da quando i coniugi hanno ricominciato a
vivere separatamente.
I procedimenti di separazione e di divorzio si propongono dinanzi al Tribunale competente. L'assistenza di un Avvocato è indispensabile e fortemente consigliata.
Avvocato Bari fornisce un servizio di consulenza ed assistenza nelle procedure di separazione ed divorzio.
Avvocato Bari ti invita a richiedere liberamente ulteriori informazioni per ricevere chiarimenti e assistenza.
Potrai inviare un mail a Avvocato Bari all'indirizzo:
l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari vi risponderà fornendo
risposte alle informazioni richieste.
L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari, si occupa di separazione e divorzio e potrà consigliarvi ed assistervi nei procedimenti di divorzio.
L'Avvocato Busco riceve a:
Bari in via Giacomo Matteotti, 3
Roma in Viale dei Parioli, 54
Milano in Via Vincenzo Monti, 8