La procreazione medicalmente assistita nel nostro ordinamento legislativo è
disciplinata dalla legge 40 del 19 febbraio 2004.
È noto - ai più - che l’argomento della procreazione e, di conseguenza, la legge
40/2004 sia stata sempre al centro di articolati ed accesi dibattiti, sia
nell’opinione pubblica che tra gli esperti del settore.
In particolare, l’originaria formulazione della legge 40 ha posto sin da subito
una serie di stringenti limiti alle procedure di procreazione medicalmente
assistita, che hanno trovato la reazione dell’opinione pubblica e l’intervento
dei Tribunali italiani e finanche della Corte Costituzionale.
Malgrado il goffo tentativo di regolare tale delicatissima materia, il
legislatore ha certamente fallito creando un oggettivo pregiudizio per le coppie
italiane che intendessero avvicinarsi ai procedimenti di PMA provocando una
inevitabile “fuga” verso paesi esteri, ove tali cure fossero meglio
regolamentate e comunque consentite.
Le limitazioni inizialmente introdotte dalla legge 40/2004 hanno reso minima la
possibilità per i medici e per le coppie di avvalersi delle procedure di PMA,
inducendo una reazione da parte delle forze politiche e dalle rappresentanze
popolari più sensibili a questo tema sociale.
Il tema delle della procreazione medicalmente assistita ha smosso le coscienze,
ponendo l’attenzione sull’argomento che è risultato di ampio interesse oltreché
meritevole di maggior cura legislativa che adeguasse la normativa italiana a
quella più moderna ed efficace dei paesi esteri.
prime pronunce:
Dopo un fallito tentativo referendario, nel 2009 la Corte Costituzionale ha
dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 14 commi 2 e 3 ritenuti
limitativi e pregiudizievoli in relazione alla produzione ed alla conservazione
degli embrioni nonché al loro trasferimento in utero.
- Nel 2014 la Corte Costituzionale, esaminato il copro della Legge 40, l’ha
ritenuta illegittima per violazione degli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della
Costituzione, nella parte in cui vietava il ricorso al procedimento di
fecondazione eterologa in caso di accertata infertilità assoluta della coppia.
- Nel 2015 la Consulta ha poi ritenuto l’illegittimità dell’articolo 13 della Legge 40/2004 (commi 3, lettera b, e 4) rimuovendo – definitivamente - le previste sanzioni in capo agli operatori medici.
In sostanza, negli anni, la formulazione iniziale della Legge 40/2004 è stata
progressivamente rivista e, nel merito, contrastata dalle pronunce dei Tribunali
e della Corte Costituzionale.
Si è dimostrato, nei fatti, la lontananza del Legislatore dalle esigenze delle
coppie e la distanza che separa il sistema normativo italiano, in materia di
PMA, da quello dei paesi esteri che già da tempo si sono occupati del delicato
tema della fecondazione medicalmente assistita fornendo maggiore tutela
giuridica alle coppie.
Rimane integro e saldamente difeso da alcuni il divieto di ricorrere alla
maternità surrogata, il cui limite è sancito dall’art. 12 comma 6° della legge
40 del 2004.
Le previsioni normative, nel nostro sistema legislativo, oltre a porre il
divieto di eseguire tali procedure in territorio italiano punivano – con non
condivisibile severità – le coppie che ricorrevano alla maternità surrogata
all’estero.
Qualcosa tuttavia si è mosso negli anni e, proprio nel 2016 dopo svariati
indebolimenti del divieto e della struttura portante della legge 40/2004, si è
giunti ad una serie di pronunce giudiziarie che hanno aperto la strada
all’auspicabile rimozione definitiva del divieto di surrogazione di maternità.
Non è stato infrequente, infatti, che coppie di italiani si siano recate in
paesi esteri - molto spesso in Ucraina - per procedere a fecondazione eterologa
e gravidanza con la procedura della maternità surrogata.
Operativamente e in casi come questo, a seguito della nascita del bambino la
madre biologica rilascia una dichiarazione con la quale acconsente acché la
coppia di genitori italiani siano indicati, come genitori del neonato, la cui
nascita viene regolarmente registrata presso il locale ufficio dello Stato
civile.
Il certificato di nascita rilasciato alla coppia italiana indica come genitori
(così come è previsto dalla legge del paese estero) la coppia di italiani senza
che sia fatta menzione alcuna della nascita a seguito di surrogazione di
maternità.
In tal modo, la coppia può presentarsi presso l’ambasciata o il consolato
italiano consegnando il certificato di nascita del figlio affinché si proceda ad
inoltrare il documento all’ufficiale dello stato civile in Italia per la
successiva trascrizione nei relativi registri del Comune di residenza, di uno o
di entrambi i genitori
Frequentemente, in casi come questo, le coppie tendono a non riferire nulla in
merito all’utilizzo delle pratiche di surrogazione di maternità inducendo,
spesso, il funzionario ad approfondire la vicenda, interrogando la coppia senza
ricevere risposta alcuna e senza riferire nulla in merito al procedimento di
surrogazione di maternità.
A seguito di tali dichiarazioni il nostro ordinamento prevede che si possa
procedere con le seguenti imputazioni:
1) violazione dell’art. 12, comma sesto, della L. n. 40 del 2004 (divieto della
surrogazione di maternità);
2) violazione dell’art. 567, comma secondo, codice penale (alterazione di stato);
3) violazione degli artt. 495 c.p. (false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale
sullo stato proprio o altrui) ovvero violazione dell’art. 476 c.p. (induzione in
errore del Pubblico Ufficiale per commettere un falso materiale).
Si tendeva, pertanto a contestare le condotte tenute all’estero dalla coppia e,
in particolare, a perseguirle penalmente per essersi avvalsi della procedura di
surrogazione di maternità (e per le conseguenti dichiarazioni mendaci)
Si riteneva applicabile l’art. 9 codice penale che regolamenta i casi di delitti
comuni del cittadino italiano compiuti all’estero ritenendo, in alcuni casi, che
tali condotte potessero essere inquadrate nella disciplina di cui all’art. 6,
comma 2, codice penale, in quanto i reati avrebbero potuto considerarsi come
“programmati e concordati in Italia” e, quindi, in parte commessi nel territorio
italiano.
Nel caso in cui le informazioni della rubrica non fossero sufficienti sarà nostra cura rispondere alle vostre domande.
Potrete inviare una mail a:
oppure telefonare al n. 349.4581494
Lo Studio legale Busco assiste e rappresenta una rinomata clinica internazionale che si occupa di procedure di PMA avendo pertanto seguito ed assistito coppie che hanno deciso di affrontare questo percorso.
Ricordate che, nel caso in cui abbiate deciso di intraprendere questa strada, è consigliabile rivolgersi
ad un Avvocato che potrà tutelare i vostri interessi e spiegarvi al
meglio la normativa in materia di maternità surrogata.
Rivolgendovi ad Avvocato Bari ed inviando una mail all'Avvocato Gianni
Busco dello studio legale Busco di Bari, potrete avere informazioni utili sulla
normativa relativa alla maternità surrogata e sulla legge 40/2004.
Dall’analisi delle sentenze che hanno affrontato il problema della rilevanza
penale della c.d. maternità surrogata compiuta all’estero, emerge l’esclusione
in radice di ogni rilevanza penale alle condotte poste in essere dalle coppie
(più o meno uguali tra loro), dando rilievo, da un lato, al dubbio
sull’esistenza del dolo - in ragione delle incertezze normative – e, dall’altro,
al profilo formale della regolare formazione dell’atto di nascita all’estero
secondo la legge del luogo in cui il certificato veniva redatto.
Deve escludersi, infatti, in modo assoluto la violazione dell'art. 12 Legge
40/2004 e l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, co. 2, c.p.
(alterazione dello stato civile di un neonato mediante false certificazioni,
false attestazioni o altre falsità), nel caso di dichiarazioni di nascita
effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a
cittadini italiani nati all'estero mediante la tecnica della maternità surrogata
eterologa (comunemente definito “utero in affitto”) e rese all'Autorità
consolare sulla base di un certificato di nascita redatto dalle Autorità dello
stato estero, che li indichi come genitori, in conformità alle norme stabilite
dalla legge del luogo (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17/11/2016 n°
48696).
Nel caso richiamato, infatti, i giudici hanno ritenuto di dover assolvere la
coppia poiché il fatto non può essere considerato un reato per totale assenza
del c.d. “dolo generico” (ossia della coscienza e della volontà di rendere una
dichiarazione non rispondente al vero, con riferimento, in particolare, allo
stato civile del bambino).
In casi come questo, in effetti, benché la coppia sia perfettamente a conoscenza
del divieto di surrogazione di maternità previsto in Italia, ma si sia recata in
uno Stato ove tale procedura sia lecita e consentita, ha agito nella
consapevolezza incontestabile che i conseguenti certificati di nascita,
rilasciati dalle Autorità del paese estero, fossero del tutto regolari, come in
effetti sono.
In effetti, ponendo quale esempio il caso dell’Ucraina, è noto che il
procedimento di maternità surrogata è consentita nel caso in cui il 50% del
patrimonio genetico del bambino provenga da uno dei genitori e, pertanto, il
certificato di nascita dovrà ritenersi assolutamente regolare e conforme alla
legge.
Da tali considerazioni che, si ribadisce, sono state confermate dalla Corte di
Cassazione, è derivato che il reato debba ritenersi escluso nel caso in cui le
dichiarazioni di nascita siano effettuate ai sensi del D. P. R. 396 del 2000,
art. 15, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità
consolare sulla base di certificato redatto dalle autorità estere, che indichi i
dichiaranti come genitori del bambino, in conformità alle norme stabilite dalla
legge dello stato estero.
In linea di principio, vogliamo anche ricordare che il dato della provenienza
genetica non può più essere considerato un requisito indispensabile della
famiglia, di modo che, già si è potuto accettare nel nostro ordinamento, la
procedura della fecondazione eterologa e, si auspica nel prossimo futuro, si
potrà dar maggiore spazio alle procedure di surrogazione che - seppur
medicalmente differenti - si fondano sul medesimo principio affermato dalla
Corte Costituzionale nel 2014.
In caso di dubbi l'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Bari potrà darvi ulteriori chiarimenti.
e telefonate allo Studio Legale Busco di Bari al n. 349.4581494
Lo Studio legale Busco assiste una rinomata clinica internazionale che si occupa di procedure di PMA avendo pertanto seguito ed assistito coppie che hanno deciso di affrontare questo percorso.
Ricordate che, nel caso in cui abbiate deciso di intraprendere questa strada, è consigliabile rivolgersi
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Busco dello studio legale Busco di Bari, potrete avere informazioni utili sulla
normativa relativa alla maternità surrogata e sulla legge 40/2004
Le coppie che si recano in un paese estero per avvalersi della procedura di
surrogazione di maternità, dovranno seguire i seguenti accorgimenti per poter
legittimamente procedere alla regolare formazione e registrazione degli atti
amministrativi.
1) innanzitutto è importante affidarsi ad una Clinica medica specializzata in
procedure di maternità surrogata che fornisca, oltre al servizio strettamente
clinico – anche assistenza legale in loco e, ancor meglio, un’assistenza
preventiva in Italia che permetta alle coppie di essere seguita ed informata
sulla normativa italiana e sulle procedure e comportamenti da tenersi nel paese
estero.
2) verificare la normativa del paese estero ove si procederà alla surrogazione di
maternità in modo da conoscerne - esattamente - il contenuto, al fine di non
incorrere in errori amministrativi che possano compromettere la regolare
registrazione dell’atto di nascita del bambino.
3) dopo la nascita del bambino, si dovrà consegnare il certificato di nascita
(indicativo della identità dei genitori) all'Autorità diplomatica o consolare
italiana affinché venga inoltrata all'ufficiale di Stato civile in Italia per la
successiva registrazione.
4) Si vuole pertanto ribadire che i certificati di nascita consegnati dalla
coppia alle autorità consolari italiane per ottenere la trascrizione nel
registro dello stato civile, (ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 396 del
2000) sono assolutamente validi poiché redatti in conformità alla legge del
Paese di nascita del minore, pertanto, mai potranno considerarsi falsi nel loro
contenuto o nella loro forma.
In questi casi, Avvocato Bari vi suggerisce di rivolgervi ad un Avvocato in modo da poter scegliere con prudenza e consapevolezza la strada migliore da seguire ed avvicinarvi alla vostra scelta in maniera prudente e consapevole.
In caso di ulteriori dubbi potrete rivolgervi all'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari per ricevere ulteriori chiarimenti ed informazioni.
L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Bari riceve a:
Roma Viale dei Parioli, 54
Milano Via Vincenzo Monti, 8
Bari Via Giacomo Matteotti, 3
Puoi prendere un appuntamento presso lo Studio Legale Busco telefonando al numero: 349.4581494
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