La guida in stato di ebbrezza è una condotta che configura una
violazione di regole di natura amministrativa da cui scaturisce
una sanzione e in alcuni casi può comportare una responsabilità
di natura penale e, quindi, un vero e proprio reato.
In questo ultimo caso, il reato di guida in stato di ebbrezza
può portare a dover affrontare un procedimento penale ed alla
necessità di doversi rivolgersi ad un avvocato per essere
assistiti ed evitare che una eventuale condanna possa portare
alla iscrizione presso il casellario giudiziale.
La normativa che regola il caso di guida in stato di ebbrezza è
riportata dall’art. 186 del d.lgs. 285/1992 (Codice della
Strada), recentemente modificato ed inasprito in occasione della
riforma al Codice della Strada.
La normativa richiamata, evidenza notevoli distinzioni in
termini di sanzione irrogata in ragione del grado di ebbrezza
alcolica rilevato mediante il c.d. etilometro o tramite esami
del sangue.
In particolare l'Avvocato Gianni Busco dello Studio Legale Busco di Bari si occupa di
procedimenti per guida in stato di ebbrezza e, nel caso in cui le informazioni ricevute dalla pagina di
Avvocato Bari non dovessero risultare sufficienti, potrete inviare una
mail per richiedere ulteriori informazioni all'indirizzo:
[email protected]
oppure telefonando al n. 349.4581484
L'art.186 del Codice della strada, distingue tre diverse ipotesi di
violazione:
1) L'ipotesi prevista dall'art. 186 comma II lett. a) prevede una
sanzione amministrativa (una multa) da 500 a 2.000 euro per il soggetto
nei confronti del quale sia stato accertato un valore superiore a 0,5
grammi/litro (g/l) e non superiore a 0,8 g/l. All'accertamento della
condotta consegue la sospensione della patente da tre a sei mesi,
disposta dal Prefetto e viene disposto, nel caso in cui vi sia stato
anche un incidente stradale, il fermo amministrativo del veicolo (a
condizione che il veicolo sia di proprietà del soggetto che ha commesso
il fatto).
Nel caso di un incidente stradale, la sanzione prevista può essere
raddoppiata.
2) L'ipotesi sanzionata dall'art. 186 comma II lett. b) riguarda,
invece, l'ipotesi in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a
0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l. In questo caso, non vi è più una
sanzione amministrativa, ma è prevista l'ammenda da € 800 ad € 3.200 e
l'arresto sino a sei mesi; all'accertamento del reato consegue, inoltre,
la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Le previste
sanzioni sono raddoppiate per l'ipotesi di incidente stradale ed in
questo caso viene disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni. Ai sensi dell'art. 2-sexies, inoltre, qualora il reato venga
commesso dopo le 22 e prima delle ore 7, l'ammenda è aumentata da un
terzo alla metà.
3) L'ipotesi sanzionata dall'art. 186 comma II lett. c) è la più grave
delle tre. È la previsione del reato commesso da colui che conduca in
stato di ebbrezza un veicolo con tasso alcolemico superiore al valore di
1,5 g/l. In questo caso, vi è un'ammenda tra € 1.500 ed € 6.000 e
l'arresto da sei mesi a un anno. All'accertamento segue la sospensione
della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo utilizzato per
commettere il reato appartiene a terzi la durata della sospensione della
patente è raddoppiata. Inoltre, in caso di recidiva (ovvero aver
commesso lo stesso fatto) entro due anni, vi è la revoca della patente.
Particolarmente rilevante è la previsione della confisca del veicolo, qualora sia di proprietà del soggetto che ha commesso il reato: in sostanza, in questo caso, il bene confiscato diverrà di proprietà dello Stato. Ma non è ancora tutto, poiché, qualora si provochi un incidente stradale, oltre al raddoppio delle sanzioni, vi è anche la specifica previsione della revoca della patente (indipendentemente dalla recidiva). Vale, anche per tale ipotesi, la previsione di un aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista, per il caso in cui il reato sia commesso dopo le 22 e prima delle 7.
4) L'articolo 186, infine, contiene un'ulteriore fattispecie di reato, ovvero
quella prevista al comma 7, laddove si precisa che sia punito con le pene di cui
alla lett. c) il soggetto che rifiuti di svolgere gli accertamenti richiesti. È
importante precisare che secondo la giurisprudenza, i reati possono anche
concorrere, ovvero possono essere contestati la guida in stato di ebbrezza e il
rifiuto, poiché il primo può essere ritenuto sussistente, come abbiamo
precisato, anche alla luce della ricorrenza degli elementi sintomatici.
La prima riguarda la circostanza che, nel caso di processo penale, la
sospensione della patente verrà disposta, in origine, dal Prefetto del luogo, in
via cautelare, sino ad un massimo di due anni, così come previsto dall'art. 223
del Codice della strada.
Pertanto, il primo provvedimento di sospensione è temporaneo; ne seguirà un
altro emesso dal Giudice Penale che sarà chiamato a pronunciarsi sulla
fattispecie penale.
Il secondo aspetto riguarda un'importante possibilità, prevista dal comma 9-bis
del più volte citato art. 186 del Codice della strada, ovvero quello di essere
ammessi ai lavori di pubblica utilità.
Si tratta, quindi, di svolgere attività non retribuita a favore della
collettività, secondo modalità ben determinate e presso Stato, Regioni,
Province, Comuni, ma anche presso enti od organizzazioni di assistenza sociale
e, comunque, accreditate presso il Tribunale. In sostanza, la pena prevista da
espiare viene sostituita da un obbligo di dedizione lavorativa in favore della
collettività.
I benefici sono di immediata comprensione, poiché il reato viene dichiarato estinto, la sanzione della sospensione della patente viene automaticamente ridotta della metà (rispetto al valore determinato dal giudice penale) e, infine, viene revocata la confisca del veicolo (qualora, ovviamente, si ricorra in una tale ipotesi) e, dunque, il bene di proprietà non viene definitivamente perso.
Attualmente la possibilità di usufruire di tale beneficio non sussiste per coloro che abbiano causato un incidente stradale.
Rivolgendovi ad Avvocato Bari ed inviando una mail all'Avvocato Gianni
Busco dello studio legale Busco di Bari, potrete avere informazioni utili sul da farsi e
su come affrontare procedimenti per guida in stato di ebbrezza.
La legge 120/2010 ha introdotto anche l'art. 186-bis, che disciplina alcune specifiche ipotesi:
1) Conducenti con età inferiore a anni 21 o comunque nei primi tre anni di
patente: la differenza è che viene punita, con sanzione amministrativa, anche la
guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l. Le sanzioni, anche in questo
caso, sono raddoppiate se si è responsabili di un incidente. Inoltre, qualora
uno di questi soggetti commetta un'infrazione di cui alla lett. a), comma II,
186, le sanzioni sono aumentate di un terzo; se ricorre un reato di cui alle
lett. b) o c) sono aumentate della metà.
2) Conducenti professionali: le lettere b), c) e d) dell'articolo individuano
alcune particolari categorie di guidatori, in merito al trasporto di persone
ovvero alla “imponenza” del mezzo utilizzato.
Anche in questo caso la sanzione è prevista anche per il tasso alcolemico
inferiore a 0,5 e gli aumenti delle sanzioni previste dalle ipotesi di cui
all'art. 186 ordinario.
Inoltre, per i guidatori individuati dalla lett. d), qualora il valore rilevato
sia superiore a 1,5 g/l, vi è sempre la revoca della patente; per gli altri,
invece, è necessaria la recidiva nel biennio.
Per entrambe le categorie, il comma 5 del richiamato articolo prevede una
ipotesi di reato anche nel caso in cui ci si rifiuti di sottoporsi ai controlli
suo proprio tasso alcol emico con la previsione che le pene risulteranno
aumentate da 1/3 a ½ come previsto dalla lett. c) dell’articolo 186.
in caso di dubbi l'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Bari potrà darvi ulteriori chiarimenti.
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la rubrica "la guida in stato di ebbrezza" è stata realizzata dall'Avvocato Giuseppe Picca